waitingEsame delle istanze di adozione

Il Consiglio di adozioni internazionali presso il Ministero della Giustizia esamina le istanze dei genitori adottivi in base al rispettivo ordine dei numeri di entrata registrati.

 

Il registro è solo e unico per tutti gli aspiranti genitori adottivi. Non esiste un registro separato per adottanti single. Non ci sono delle quote di adozioni per paese e per organizzazioni accreditate.

Nel determinare il più adatto genitore adottivo per il bambino, il Consiglio di adozioni internazionali prende in considerazione l’ineteresse superiore del bambino. La valutazione delle possibilità dell’adottante a soddisfare i bisogni materiali ed emotivi del minore si fa sulla base delle informazioni riguardanti l’aspirante genitore adottivo nei rapporti redatti dalle autorità competenti del paese di sua residenza abituale.

Proposta di adozione

Il Ministero della Giustizia presenta all’AMOR il Certificato di cui all’art. 17 (с) della Convenzione dell’Aja per l’avvio della procedura di adozione, insieme a una relazione e una foto del bambino. La relazione contiene informazioni sullo sviluppo sanitario e sociale del bambino, nonché nformazioni riguardanti i suoi genitori biologici. AMOR è tenuta ad inviare la documentazione ufficiale all’autorità centrale del paese d’accoglienza oppure all’organizzazione abilitata all’estero.

Ulteriori informazione sul bambino

L’aspirante genitore adottivo può richiedere ulteriori informazioni sul bambino: fotografie, video, una supplementare valutazione medica e/o psicologica, ecc. per poter prendere la decisione definitiva. Lui è tenuto, entro il termine di due mesi dalla ricezione della proposta, a comunicare al Ministero della Giustizia, per il tramite AMOR, se approva o rifiuta la proposta.

Disapprovazione della proposta di adozione

Nel caso in cui l’adottante prima, durante o dopo di aver stabilito il contatto con il bambino rifiuta ad adottarlo, AMOR è tenuta a comunicare al Ministero della Giustizia il rifiuto del proseguimento della procedura. Resta inteso che l’adottante possa mantenere lo stesso numero del registro con il quale è stato iscritto dopo la delibera del CAI, solo in caso di rifiuto motivato, redatto da parte dell’adottante e dovuto ai problemi di salute del bambino di cui lui non era informato o quando la proposta non sia conforme alle caratteristiche del bambino richieste dall’adottante.

Effetti legali

L’adozione internazionale è possibile solo a condizione di piena adozione.

In caso di adozione piena, o legittimante, tra l’adottato, l’adottante e i suoi parenti si creano rapporti di filiazione giuridica come tra la famiglia e il figlio legittimo, da cui derivano i conseguenti diritti e doveri, con interuzione di ogni legame dell’adottato con la propria famiglia d’origine.