Ambito normativo e Autorità centrale

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L’Italia ratifica la Convenzione dell’Aja sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale il 01.01.1993 e di conseguenza essa entra in vigore dal 16.11.2000 L’organismo centrale in Italia ai sensi della Convenzione è la Commissione per le Adozioni Internazionali – CAI con sede a Roma.

L’adozione internazionale in Italia è possibile solo mediante un’organizzazione accreditata italiana, che a sua volta ha ottenuto l’abilitazione di mediazione dalla Commissione per le Adozioni Internazionali. L’autorizzazione delle agenzie è a tempo indeterminato e si ritiene valida fino al verificarsi dei motivi per la sua sospensione o revoca.

I requisiti soggettivi degli adottanti

  1. L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto negli ultimi 3 anni. L’aspirante genitore adottivo, anche se sposato, ma in separazione personale o di fatto non può adottare.
  2. Possono adottare coniugi uniti in matrimonio tra i quali non sussista separazione, nemmeno di fatto, che siano idonei ad educare, istruire e sono in grado di mantenere i minori che intendano ad adottare.
  3. I genitori adottivi dovrebbero avere la relazione sociale, rilasciata dai servizi socio-assistenziali degli Enti locali.
  4. I genitori adottivi dovrebbero essere certificati come idonei ad adottare per il tramite una delibera del Tribunale per i Minori.

In riguardo all’età la legge richiede:

La differenza minima tra l’adottante e l’adottato di 18 anni.

La differenza massima tra l’adottante e l’adottato è di 45 anni per uno dei coniugi e di 55 per l’altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Certificato di adozione, dichiarazione di disponibilità

I coniugi, aspiranti genitori adottivi presentano una “dichiarazione di diponibilità” all’adozione internazionale davanti al Tribunale per i minorenni competente per il territorio di residenza. Il Tribunale trasmette la documentazione relativa alla coppia aspirante ai Servizi degli Enti locali che a sua volta devono valutare le potenzialità genitoriale della coppia e le loro capacità di prendersi cura di un minore e di educarlo. I servizi degli Enti locali, dopo gli incontri preliminari con la famiglia, preparano una relazione e la inviano al Tribunale per i minorenni compettente per il territorio. A questo punto il Tribunale, sulla base della relazione e dopo l’incontro con i coniugi, decide se rilasciare un Decreto di idoneità o emettere invece un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti di adozione.

La coppia in possesso del Decreto di idoneità, deve iniziare entro 1 anno dal suo rilascio la procedura di adozione internazionale, rivolgendosi all’ ente autorizzato prescelto da loro, abilitato relativamente per mediazione nel rispettivo paese. Facendo così, il loro decreto di idoneità si ritiene a tempo indeterminato e non sarà necessario rinnovarlo.

Riconoscimento della sentenza di adozione

La sentenza del Tribunale bulgaro con la quale si ammette l’adozione, si riconosce pienamente in Italia e significa che i legami del minore adottato con la famiglia d’origine vengono interrotti, mentre i legami con la famiglia adottiva creano rapporti e diritti equivalenti a quelli legati da vincoli di sangue.

In ogni caso però, dopo che il minore adottato è entrato in Italia, il Tribunale per i minorenni compettente per il territorio deve revisionare tutti i documenti comprovanti che la procedura di adozione sia stata competata in Bulgaria, in base ai quali il giudice pronuncia la sentenza definitiva sull’adozione, quale sentenza nel senso puramente giuridico ha la natura dichiarativa e non costitutiva.

Cittadinanza e stato civile del bambino adottato

Il bambino adottato acquista la cittadinanza italiana nel momento in cui entra in vigore la sentenza del Tribunale bulgaro. La sentenza del Tribunale italiano per i minorenni trascrive il provvedimento di adozione nei registri dello stato civile: cioè stabilisce che il bambino venga iscritto nel comune di residenza permanente degli adottanti e con questa trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano e un membro a tutti gli effetti della nuova famiglia.